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Regime forfettario: guida completa per professionisti

Regime forfettario

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Sei un professionista a Partita IVA o stai per diventarlo? Allora la scelta del regime fiscale applicabile alla tua attività è di certo una di quelle questioni a cui dedichi molto tempo e pensieri. La verità, però, è che in Italia la questione è piuttosto semplice: da quando esiste il regime forfettario, quest'ultimo è quasi sempre la scelta più conveniente.

In sintesi:

  • Il regime forfettario è un regime fiscale agevolato riservato alle persone fisiche che esercitano attività d'impresa, artistica o professionale.
  • Per accedervi nel 2025, i tuoi ricavi o compensi dell'anno precedente non devono superare gli 85.000 euro.
  • L'imposta sostitutiva è del 15% (o del 5% per i primi cinque anni, se rispetti determinati requisiti).
  • L'IVA non si applica in fattura e la contabilità è molto più semplice rispetto ai regimi ordinari.
  • Il regime è disciplinato dalla Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) e aggiornato annualmente dalla Legge di bilancio.

Cos'è il regime forfettario

Viene chiamato "forfettario" un regime fiscale agevolato che può essere applicato alle persone fisiche che esercitano attività artistica, professionale o d'impresa, che rispettano determinati requisiti. Il nome deriva dalla modalità di calcolo del reddito imponibile, che prevede una deduzione "a forfait" a seconda dell'attività indicata dal codice ATECO.

Niente più calcoli complessi e fatture e scontrini da conservare per dedurre le spese, dunque. La dichiarazione dei redditi diventa molto più semplice. Ma il regime forfettario offre anche una serie di altri vantaggi in termini di tassazione, come andremo a vedere più avanti.

Nota bene

È possibile scegliere di aderire al regime forfettario al momento dell'apertura della Partita IVA oppure ad attività già avviata, a patto di rispettare i requisiti di ricavi e spesa specificati qui sotto.

I requisiti del regime forfettario 2025

Per rientrare all'interno di questo regime fiscale nel 2025 occorre soddisfare tre condizioni cumulative :

  • Essere persone fisiche che esercitano attività d'impresa, artistica o professionale;
  • Aver percepito nell'anno precedente ricavi o compensi per una cifra non superiore a 85.000 euro, incluse tutte le attività dei diversi codici ATECO eventualmente presenti;
  • Aver sostenuto spese per lavoro accessorio, dipendente e compensi ai collaboratori per non più di 20.000 euro. Sono inclusi i collaboratori a progetto e gli utili da partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro, oltre alle somme pagate per prestazioni di lavoro all'imprenditore stesso o ai suoi familiari.

Importante

Entrambe le soglie — 85.000 euro di ricavi e 20.000 euro di spese per il personale — devono essere rispettate simultaneamente. Il mancato rispetto di anche una sola comporta la fuoriuscita dal regime.

Chi non può accedere: le cause di esclusione

L'accesso al regime forfettario è invece precluso nei seguenti casi:

  • Persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
  • Chi risiede all'estero, fatto salvo se risiede in un Paese UE o in un Paese che aderisce all'Accordo sullo Spazio economico europeo e assicura uno scambio di informazioni adeguato. Inoltre, almeno il 75% del reddito complessivo deve essere realizzato in Italia;
  • I professionisti la cui attività (anche non esclusiva ma prevalente) riguarda la cessione di fabbricati o porzioni di fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi;
  • I professionisti che partecipano anche a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari, oppure che controllano in modo diretto o indiretto SRL o associazioni di partecipazioni le cui attività sono riconducibili a quelle svolte in modo individuale;
  • I professionisti che esercitano la loro attività prevalentemente verso datori di lavoro con cui hanno già una relazione di lavoro o l'hanno avuta nei due precedenti periodi d'imposta, o di soggetti a loro riconducibili. Fa eccezione chi apre una nuova attività dopo aver svolto il periodo di praticantato obbligatorio;
  • Chi nell'anno precedente ha percepito redditi da lavoro dipendente e/o assimilati per un importo superiore a 35.000 euro negli anni 2025 e 2026 (normalmente 30.000), salvo se il rapporto di lavoro dipendente sia cessato.

Novità 2025–2026

La soglia di 35.000 euro per i redditi da lavoro dipendente (in luogo dei 30.000 euro ordinari) è stata introdotta per il periodo d'imposta 2025 dalla Legge di bilancio 2025 (art. 1, comma 12) e successivamente prorogata al 2026 dalla Legge di bilancio 2026. Per gli anni precedenti e successivi a tale finestra, la soglia ordinaria di 30.000 euro si applica nuovamente, salvo ulteriori interventi del legislatore.

Quando il regime forfettario decade

Se anche uno solo dei requisiti elencati più sopra viene meno, l'applicazione del regime forfettario cessa a partire dall'anno successivo.

Attenzione — eccezione critica

Se i ricavi o compensi superano la soglia di 100.000 euro nell'anno in corso, la fuoriuscita dal regime è immediata. Secondo la Risposta n. 149/2025 dell'Agenzia delle Entrate, il professionista dovrà pagare l'IVA sulla parte eccedente fin dall'anno stesso di superamento della soglia, senza attendere l'anno successivo.

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Come funziona il regime forfettario

Andiamo ora a vedere in dettaglio il funzionamento di questo regime fiscale scelto ormai da tantissimi professionisti.

Come viene calcolato il reddito imponibile

Come dicevamo, il regime forfettario ha la particolarità di prevedere un calcolo "a forfait" del reddito imponibile. Questo viene determinato sulla base di un coefficiente di redditività specifico per ogni codice ATECO.

A differenza del regime ordinario — in cui il reddito imponibile viene calcolato sottraendo al reddito complessivo lordo gli oneri deducibili, uno per uno — nel regime forfettario viene applicata una percentuale di deduzione fissa, collegata al codice ATECO.

La formula per il calcolo del reddito imponibile nel regime forfettario è la seguente:

(Ricavi o compensi lordi × coefficiente di redditività codice ATECO) − contributi previdenziali obbligatori

Esempio pratico:

Un traduttore che fattura 30.000 euro in un anno. Il suo codice ATECO è 74.30.00, e il suo coefficiente di redditività è 78%. Questo significa che verrà applicata al reddito lordo una deduzione del 22%, che su 30.000 euro dà come risultato un reddito imponibile di 23.400 euro. A questa cifra vanno ulteriormente dedotti i contributi previdenziali obbligatori, inclusi quelli corrisposti per conto degli eventuali collaboratori e familiari a carico.

Principali coefficienti di redditività per categoria ATECO

Categoria di attività

Coefficiente di redditività

Industrie alimentari e delle bevande

40%

Commercio all'ingrosso e al dettaglio

40%

Attività dei servizi di alloggio e ristorazione

40%

Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione (es. avvocati, consulenti, medici)

78%

Costruzioni e attività immobiliari

86%

Altre attività economiche non specificate

67%

Attenzione

I coefficienti di redditività sono stabiliti dall'Allegato 4 della Legge n. 190/2014. A partire dal 2025, i nuovi codici ATECO 2025 sono in vigore, ma i coefficienti dell'Allegato 4 (base ATECO 2007) continuano ad applicarsi in via transitoria fino all'approvazione dei nuovi coefficienti. Si consiglia di verificare il coefficiente esatto per il proprio codice ATECO sul sito dell'Agenzia delle Entrate o con il proprio commercialista.

L'imposta sostitutiva: tassazione al 15% (o al 5%)

La tassazione è uno dei principali vantaggi che il regime forfettario offre ai freelance e ai professionisti a Partita IVA.

Al reddito imponibile calcolato come spiegato poco sopra viene applicata un'unica imposta sostitutiva del 15%, che va a rimpiazzare l'imposta sui redditi (IRPEF) e le addizionali regionale e comunale.

Per le nuove imprese, nei primi cinque anni di attività l'imposta sostitutiva è ulteriormente ridotta al 5%, se si rispettano tutti e tre i seguenti requisiti:

  • La persona non ha esercitato attività d'impresa, artistica o professionale nei tre anni precedenti, neanche in forma associata;
  • L'attività avviata non costituisce una prosecuzione di un precedente lavoro dipendente o autonomo, a esclusione dei periodi di praticantato obbligatorio;
  • Il limite degli 85.000 euro annui non viene superato nel caso in cui l'attività vada a rimpiazzare l'attività svolta da un altro soggetto.

IVA: non dovuta e non applicabile in fattura

Nel regime forfettario, l'IVA non è dovuta e non va quindi applicata in fattura al cliente né versata. Questo semplifica notevolmente la gestione contabile ed elimina uno dei principali oneri amministrativi per i professionisti autonomi.

È possibile avere dei dipendenti?

Sì, il regime forfettario consente di assumere dei dipendenti, ma è necessario rimanere al di sotto della soglia di 20.000 euro annui di spesa complessiva per il personale (inclusi collaboratori e prestazioni di lavoro accessorio).

I vantaggi del regime forfettario

Ecco i principali benefici che rendono il regime forfettario la scelta favorita dalla maggioranza dei professionisti che rientrano nei suoi requisiti:

  • Semplificazione contabile: grazie al coefficiente di redditività, il calcolo del reddito imponibile risulta molto più semplice rispetto al regime ordinario, rendendo la contabilità rapida e a prova di errore.
  • Costi di gestione inferiori: la semplicità si traduce in tariffe più basse da parte dei commercialisti o delle piattaforme online di contabilità, rispetto a chi applica un regime semplificato o ordinario.
  • Maggiore competitività: senza il costo dell'IVA in fattura, i professionisti in regime forfettario possono proporre tariffe più vantaggiose per i clienti.
  • Tassazione ridotta: l'imposta sostitutiva al 15% — o addirittura al 5% per le nuove Partite IVA — rappresenta un vantaggio fiscale decisamente significativo rispetto alle aliquote IRPEF ordinarie, che possono arrivare fino al 43%.

Quando il regime forfettario non conviene

Anche se i benefici sono numerosi, esistono delle circostanze in cui il regime forfettario può non essere la scelta ottimale. I casi sono essenzialmente due:

  • Se hai molte spese legate alla tua attività. Il coefficiente di redditività non consente di dedurre più di una percentuale fissa, che può rivelarsi svantaggiosa per chi affronta costi elevati nello svolgimento della propria professione (attrezzature, affitti, materiali, ecc.).
  • Se hai l'esigenza di spendere per dipendenti e collaboratori più di 20.000 euro l'anno, che nei fatti corrispondono all'incirca al salario di un lavoratore a tempo pieno. Se desideri assumere più di una persona full-time (o due part-time), questo regime fiscale non fa per te.

Come applicare il regime forfettario alla tua Partita IVA

Vediamo le modalità pratiche per selezionare questo regime fiscale:

I 6 passi per accedere al regime forfettario

  • Verifica di soddisfare tutti i requisiti

    (soglia 85.000 €, soglia 20.000 € personale, assenza di cause di esclusione)

  • Determina il tuo codice ATECO

    e il relativo coefficiente di redditività

  • Se si tratta di una nuova Partita IVA

    scegli il forfettario come regime fiscale d'elezione nel momento della compilazione della dichiarazione di inizio attività (modello AA9/12 all'Agenzia delle Entrate)

  • Se si tratta di una Partita IVA esistente

    puoi passare al forfettario in automatico a partire dal 1° gennaio successivo all'anno di soddisfacimento dei requisiti. Basterà agire per "fatti concludenti": applicare la contabilità semplificata, emettere fatture senza IVA e così via

  • Comunica il regime adottato all'INPS

    per l'eventuale adeguamento dei contributi previdenziali (regime contributivo agevolato con riduzione del 35% per artigiani e commercianti)

  • Conserva la documentazione

    relativa ai ricavi percepiti per poter verificare annualmente il rispetto delle soglie

Gestire la Partita IVA forfettaria in modo totalmente digitale

La semplicità di gestione è uno dei più importanti benefici del regime forfettario. Grazie agli strumenti giusti, è possibile svolgere tutte le operazioni necessarie alla gestione e alla fiscalità della propria Partita IVA tramite canali completamente digitali, senza mai bisogno di recarsi fisicamente in un ufficio.

Le piattaforme di contabilità online sono naturalmente lo strumento da cui partire. Con servizi come l'emissione di fatture, l'invio di fatture al Servizio di Interscambio, la gestione Intrastat per le fatture estere, la compilazione della Dichiarazione dei redditi e molti altri, consentono di svolgere tranquillamente da casa operazioni che prima richiedevano molti faldoni e diversi passaggi dal commercialista. Un risparmio di tempo e di denaro.

L'identità digitale, come ad esempio lo SPID, è un altro strumento imprescindibile: consente di accedere a tutta una serie di servizi e piattaforme online (come l'Area riservata dell'Agenzia delle Entrate, il portale INPS e così via) indispensabili per l'adempimento degli obblighi fiscali e contributivi.

La firma elettronica, infine, risulta fondamentale per firmare in tutta sicurezza e in modo legalmente vincolante tutta una serie di documenti: dai contratti di fornitura a quelli di lavoro, i preventivi, le lettere di ingaggio e così via. Con Youtrust, puoi firmare questi documenti direttamente dal tuo dispositivo, in pochi secondi, senza stampe né raccomandate.

Per le operazioni più delicate, puoi avvalerti anche degli strumenti di fiducia digitale di Youtrust come la verifica dei documenti, la verifica dell'identità, la verifica del conto bancario e la verifica dell'azienda, che ti proteggono dalle frodi e ti offrono sicurezza nelle tue relazioni con clienti e fornitori.

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FAQ — Domande frequenti sul regime forfettario

  • Qual è il limite di fatturato per il regime forfettario nel 2025?

    Nel 2025, il limite di ricavi o compensi per accedere o restare nel regime forfettario è di 85.000 euro annui, calcolati sull'anno precedente. Se durante l'anno i ricavi superano i 100.000 euro, si perde il diritto al regime con effetto immediato e si è tenuti a versare l'IVA sulla parte eccedente già nello stesso anno.

  • Come si calcola l'imposta da pagare nel regime forfettario?

    L'imposta si calcola in tre passaggi: (1) moltiplica i tuoi ricavi per il coefficiente di redditività del tuo codice ATECO; (2) sottrai i contributi previdenziali obbligatori versati all'INPS; (3) applica l'imposta sostitutiva del 15% (o del 5% se sei una nuova attività nei primi cinque anni) al risultato ottenuto.

  • Chi è escluso dal regime forfettario?

    Sono esclusi, tra gli altri: chi ha percepito redditi da lavoro dipendente superiori a 35.000 euro nel 2025 (soglia temporanea introdotta dalla Legge di bilancio 2025 e prorogata al 2026 dalla Legge di bilancio 2026), chi partecipa a società di persone o controlla SRL con attività riconducibili alla propria, chi risiede all'estero senza produrre almeno il 75% del reddito in Italia, e chi opera prevalentemente verso il proprio ex datore di lavoro.

  • Posso passare al regime forfettario se ho già una Partita IVA?

    Sì. Se nell'anno precedente hai rispettato tutti i requisiti (ricavi sotto 85.000 euro, spese per personale sotto 20.000 euro, assenza di cause di esclusione), puoi passare al regime forfettario a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo, semplicemente applicando la contabilità forfettaria per "fatti concludenti", senza necessità di una comunicazione preventiva specifica.

  • Il regime forfettario è compatibile con un lavoro dipendente?

    Sì, ma con dei limiti. Nel 2025 e nel 2026, se hai percepito redditi da lavoro dipendente o assimilati superiori a 35.000 euro nell'anno precedente, non puoi accedere al regime forfettario (soglia ordinaria: 30.000 euro). Se invece il tuo rapporto di lavoro dipendente è cessato, questa causa di esclusione non si applica.

  • Devo emettere fattura elettronica in regime forfettario?

    Dal 1° gennaio 2024, l'obbligo di fatturazione elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SdI) si applica anche ai contribuenti in regime forfettario, indipendentemente dal volume di ricavi, come confermato dall'Agenzia delle Entrate nelle linee guida 2024 sulla fatturazione elettronica. Non sono più previste soglie di esonero.

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